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Regio decreto 443/1927

Art. 923 — Le ispezioni, oltre alla sede dei corpi, possono essere estese ai distaccamenti di maggiore importanza

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Art. 923. Le ispezioni, oltre alla sede dei corpi, possono essere estese ai distaccamenti di maggiore importanza. Nelle ispezioni ai reggimenti alpini sono anche compresi, ogni qualvolta le condizioni della stagione lo consentano, i magazzini di arredamento dei battaglioni dipendenti.

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