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Regio decreto 443/1927

Art. 918 — Per i debiti verso il conto rimonta degli ufficiali che siano trasferiti nelle colonie, o che da queste rient…

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Art. 918. Per i debiti verso il conto rimonta degli ufficiali che siano trasferiti nelle colonie, o che da queste rientrino definitivamente in patria, si osservano le norme all'uopo stabilite dal Ministero della guerra d'accordo con quello delle colonie.

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