Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 914
Regio decreto 443/1927

Art. 914 — Per l'ufficiale al quale sia stata corrisposta un'anticipazione in denaro, o che abbia accettato definitivame…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/914parte di Regio decreto 443/1927
Art. 914. Per l'ufficiale al quale sia stata corrisposta un'anticipazione in denaro, o che abbia accettato definitivamente un cavallo d'agevolezza distribuito dall'Amministrazione, e' istituito un conto rimonta, in cui sono tenuti in evidenza: debito, l'importo dell'anticipazione o il valore del cavallo distribuito; a credito, le ritenute sull'indennita' cavalli o sullo stipendio ed i versamenti comunque fatti a sconto del debito.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 913 Art. 915 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.