Regio decreto 443/1927
Art. 912 — I deprezzamenti dei cavalli di carica o dei cavalli distribuiti di agevolezza durante il periodo di guarentig…
Art. 912. I deprezzamenti dei cavalli di carica o dei cavalli distribuiti di agevolezza durante il periodo di guarentigia, o il valore dei medesimi in caso di morte, sono dal Ministero addebitati agli ufficiali se imputabili a colpa od incuria di questi. Per il ricupero delle somme addebitate si osservano le norme comuni senza interessare il conto rimonta di cui l'art. 914.
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