Regio decreto 443/1927
Art. 902 — La restituzione o la cessione di cavalli dopo che i medesimi siano stati sottoposti ai voluti accertamenti, e…
Art. 902. La restituzione o la cessione di cavalli dopo che i medesimi siano stati sottoposti ai voluti accertamenti, e' subordinata all'approvazione del Ministero.
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