Regio decreto 443/1927
Art. 899 — Quando il numero dei cavalli di servizio di cui l'ufficiale e' provvisto venga a risultare superiore a quello…
Art. 899. Quando il numero dei cavalli di servizio di cui l'ufficiale e' provvisto venga a risultare superiore a quello delle razioni foraggio alle quali ha diritto, o quando tale diritto venga sospeso o cessi completamente, l'ufficiale deve restituire all'Amministrazione il cavallo d'agevolezza ancora vincolato pel tempo, nonche' restituire o cedere quello vincolato soltanto pel debito, se il debito stesso non venga da lui estinto: infine, puo' cedere all'Amministrazione il cavallo di proprieta' assoluta.
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