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Regio decreto 443/1927

Art. 883 — Il riconoscimento dei requisiti di idoneita' e la determinazione del valore commerciale del cavallo spettano:…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/883parte di Regio decreto 443/1927
Art. 883. Il riconoscimento dei requisiti di idoneita' e la determinazione del valore commerciale del cavallo spettano: a) per i cavalli degli ufficiali d'arma a cavallo - se il quadrupede si trova alla sede del corpo d'arma a cavallo dal quale l'ufficiale e' amministrato, alla commissione costituta presso il corpo stesso; se il quadrupede e' lontano dalla sede anzidetta, o se l'ufficiale non e' amministrato da un corpo d'arma a cavallo, alla commissione d'uno dei corpi a cavallo, nella cui sede si trova il quadrupede, delegato dal comandante del corpo dal quale l'ufficiale e' amministrato; in mancanza di tali corpi, all'autorita' militare regolarmente delegata dal comandante stesso; b) per i cavalli degli ufficiali non d'arma a cavallo - alla commissione d'uno dei corpi d'arma a cavallo, nella cui sede si trova il quadrupede, delegato dal comandante del corpo dal quale l'ufficiale e' amministrato; in mancanza di tali corpi, alla commissione del corpo non d'arma a cavallo dal quale l'ufficiale e' amministrato, se il quadrupede si trova alla sede di questo corpo; in caso diverso, all'autorita' delegata dal comandante del corpo stesso. Le commissioni di cui sopra sono nominate dai comandanti dei corpi rispettivi, e composte di tre ufficiali in servizio permanente, di cui due di arma combattente ed uno del corpo veterinario. Nei presidi mancanti del detto ufficiale veterinario, la commissione e' composta di tre ufficiali in servizio permanente di arma combattente, ed alla medesima deve partecipare un veterinario (ufficiale delle categorie in congedo o veterinario civile) con voto soltanto consultivo. Nei casi previsti dal presente articolo in cui gli accertamenti non siano effettuati da una commissione, l'autorita' militare delegata deve sempre sentire il parere di un ufficiale veterinario in servizio permanente effettivo, e, in mancanza, di un altro veterinario.

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