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Regio decreto 443/1927

Art. 88 — Nella cassa corrente non devono mai esistere fondi per un importo maggiore di lire diecimila, salvo quando oc…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/88parte di Regio decreto 443/1927
Art. 88. Nella cassa corrente non devono mai esistere fondi per un importo maggiore di lire diecimila, salvo quando occorra predisporre pagamenti da eseguire in giornata per somma maggiore. Spetta al capo dell'ufficio d'amministrazione di promuovere il passaggio di fondi dalla cassa di riserva alla cassa corrente e il riversamento nella cassa di riserva dei fondi esuberanti, in maniera che, alla chiusura serale, la rimanenza nella cassa corrente non ecceda il limite di cui al primo comma.

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