Regio decreto 443/1927
Art. 879 — All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, se gli ufficiali gia' in debito chiedono un'anticipaz…
Art. 879. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, se gli ufficiali gia' in debito chiedono un'anticipazione, non possono ottenerla superiore alla differenza fra l'importo del limite massimo stabilito dall'art. 877 e quello del loro debito. Se chiedono di essere ammessi al prelevamento di un cavallo dell'Amministrazione, devono obbligarsi a versare, al termine del periodo di guarentigia, la somma della quale, computato il preesistente debito, vengano a superare il suddetto limite.
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