Regio decreto 443/1927
Art. 876 — Gli ufficiali degli alpini e d'artiglieria, da montagna con diritto a razioni foraggio possono tenere un mulo…
Art. 876. Gli ufficiali degli alpini e d'artiglieria, da montagna con diritto a razioni foraggio possono tenere un mulo in luogo del cavallo. Tutte le disposizioni contenute nel presente Titolo sono anche applicabili ai muli di servizio.
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