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Regio decreto 443/1927

Art. 876 — Gli ufficiali degli alpini e d'artiglieria, da montagna con diritto a razioni foraggio possono tenere un mulo…

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Art. 876. Gli ufficiali degli alpini e d'artiglieria, da montagna con diritto a razioni foraggio possono tenere un mulo in luogo del cavallo. Tutte le disposizioni contenute nel presente Titolo sono anche applicabili ai muli di servizio.

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