Regio decreto 443/1927
Art. 873 — I corpi dell'esercito non contemplati nell'art
Art. 873. I corpi dell'esercito non contemplati nell'art. 870 possono essere autorizzati dal Ministero a rifornirsi di quadrupedi mediante acquisti dal commercio, osservando, per cio' che riguarda l'atta d'incetta e le guarentigie contro i vizi redibitori, le norme stabilite nel Capo precedente.
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