Regio decreto 443/1927
Art. 871 — I fondi occorrenti alle commissioni di rimonta sono loro forniti dai rispettivi corpi, che li prelevano, con …
Art. 871. I fondi occorrenti alle commissioni di rimonta sono loro forniti dai rispettivi corpi, che li prelevano, con le norme comuni, dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata. Le commissioni rendono conto dei fondi ricevuti, colle norme stabilite per i distaccamenti. Le spese sono poi conteggiate dai corpi suddetti nel rendiconto a carico del capitolo relativo alle rimonte.
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