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Regio decreto 443/1927

Art. 869 — Per gli acquisti all'estero si seguono le norme del presente Capo, in quanto siano conciliabili con le leggi …

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Art. 869. Per gli acquisti all'estero si seguono le norme del presente Capo, in quanto siano conciliabili con le leggi e le consuetudini locali.

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