Regio decreto 443/1927
Art. 857 — I quadrupedi acquistati vengono assegnati ed inviati ai corpi o ai depositi d'allevamento colle norme determi…
Art. 857. I quadrupedi acquistati vengono assegnati ed inviati ai corpi o ai depositi d'allevamento colle norme determinate dal Ministero. Ogni quadrupede e' accompagnato da uno stato signaletico compilato coi dati risultanti dagli atti d'incetta, e firmato dai componenti la commissione.
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