Regio decreto 443/1927
Art. 855 — Le commissioni, esaminati i quadrupedi da acquistare ed assicuratesi che posseggono i requisiti prescritti, c…
Art. 855. Le commissioni, esaminati i quadrupedi da acquistare ed assicuratesi che posseggono i requisiti prescritti, concordano direttamente coi proprietari, o colle perone che loro presentano i quadrupedi, le condizioni di compra e vendita, salva sempre l'azione redibitoria della quale e' cenno nell'art. 1505 del Codice civile. I quadrupedi sono visitati uno per uno, ed e' proposto per ciascuno il relativo prezzo, il quale dev'essere accettato da venditore e dalla maggioranza della commissione. Il pagamento del prezzo dei quadrupedi acquistati e' fatto, steso l'atto d'incetta, in presenza di tutta la commissione e di due testimoni.
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