Regio decreto 443/1927
Art. 851 — L'acquisto dei quadrupedi occorrenti per l'esercizio e' fatto mediante contratti in seguito a pubblici incant…
Art. 851. L'acquisto dei quadrupedi occorrenti per l'esercizio e' fatto mediante contratti in seguito a pubblici incanti o licitazione o trattativa privata, sempre quando il Ministero non giudichi piu' conveniente eseguirlo ad economia.
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