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Regio decreto 443/1927

Art. 846 — Con lo stesso decreto di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/846parte di Regio decreto 443/1927
Art. 846. Con lo stesso decreto di cui all'art. 147 il Ministero fa ad ogni stabilimento, comando od ufficio una assegnazione in misura fissa per le spese d'ufficio, con la quale essi provvedono, con le stesse norme stabilite per i reggimenti, alle spese di cui all'art. 149, comprese quelle d'illuminazione e di pulizia dei locali. Gli enti che hanno un proprio fondo scorta si regolano come i reggimenti (art. 147). Quelli ai quali non e' assegnato il fondo scorta prelevano trimestralmente la quarta parte dell'assegno, osservando le norme di cui all'art. 148. Essi possono affidare la consegna del fondo e del registro ad un ufficiale o funzionario civile di loro fiducia.

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