Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 844
Regio decreto 443/1927

Art. 844 — I prodotti dei laboratori sono ceduti gratuitamente ai corpi, istituti e stabilimenti militari secondo gli or…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/844parte di Regio decreto 443/1927
Art. 844. I prodotti dei laboratori sono ceduti gratuitamente ai corpi, istituti e stabilimenti militari secondo gli ordini e le assegnazioni fatte dal Ministero. Gli stampati richiesti da altre Amministrazioni dello State sono pagati dai richiedenti mediante versamento in tesoreria, per la riassegnazione al bilancio della guerra, del corrispondente importo per conto del comando dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena, al quale deve essere poi inviata la relativa quietanza. Per gli stampati invece richiesti in eccedenza alla dotazione stabilita dal Ministero a norma dell'art. 150, i corpi ed uffici militari debbono trasmettere al predetto comando la prescritta dichiarazione di ricevuta e di addebito, ponendo la spesa a carico dalle assegnazioni stabilite dal Ministero per le spese d'ufficio. Gli stampati messi fuori uso sono venduti, e l'importo versato a favore dell'Erario a titolo di provento eventuale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 843 Art. 845 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.