Regio decreto 443/1927
Art. 834 — Gli uomini alle carceri o al reclusorio militare conservano, durante la detenzione, il loro equipaggiamento i…
Art. 834. Gli uomini alle carceri o al reclusorio militare conservano, durante la detenzione, il loro equipaggiamento individuale ad eccezione della divisa speciale, che e' sostituita dall'uniforme prescritta dal regolamento per gli stabilimenti di pena e per le compagnie di disciplina. Il valore degli oggetti di corredo distribuiti all'atto dell'ingresso alle case di pena per completarne la vestizione e' rimborsato dalle rispettive amministrazioni. Per gli uomini incorporati nelle compagnie di disciplina e' invece dovuto dalle rispettive amministrazioni a quella della guerra uno speciale assegno, una volta tanto, da determinarsi dal Ministero della guerra, per rimborso degli oggetti di corredo distribuiti all'atto dell'incorporazione.
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