Regio decreto 443/1927
Art. 832 — Gli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo a quello della…
Art. 832. Gli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo a quello della data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio corpo e vengono assunti in forza dal comando dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena, fino a tutto il giorno dell'uscita dai luoghi di detenzione.
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