Regio decreto 443/1927
Art. 830 — All'uscita dal luogo di pena gli uomini che fanno ritorno ai corpi dell'esercito sono avviati a destinazione …
Art. 830. All'uscita dal luogo di pena gli uomini che fanno ritorno ai corpi dell'esercito sono avviati a destinazione con gli oggetti di corredo di cui furono provvisti a norma dell'art. 827.
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