Regio decreto 443/1927
Art. 821 — Il comandante in secondo dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena, oltre a disimpegnar…
Art. 821. Il comandante in secondo dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena, oltre a disimpegnare le attribuzioni proprie a tutti gli altri ufficiali che esercitano la gestione dei corpi, deve pure provvedere alla gestione dei laboratori che, a norma del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, sono istituiti presso i reclusori militari.
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