Regio decreto 443/1927
Art. 82 — Ogni introduzione od estrarazione di fondi o di valori deve essere eseguita coll'intervento di coloro che ten…
Art. 82. Ogni introduzione od estrarazione di fondi o di valori deve essere eseguita coll'intervento di coloro che tengono le chiavi delle casse e registrata nell'atto stesso che si compie la operazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.