Regio decreto 443/1927
Art. 813 — All'ufficio d'amministrazione e' preposto il vice direttore del deposito
Art. 813. All'ufficio d'amministrazione e' preposto il vice direttore del deposito. Nei casi in cui, per difetto di ufficiali, non sia possibile provvedere alle sostituzioni per temporanee assenze dei titolari nelle varie cariche, la gestione del deposito rimane affidata al direttore od a chi ne fa le veci, coadiuvato da un ufficiale che esercita le funzioni di ufficiale di contabilita'.
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