Regio decreto 443/1927
Art. 811 — Per le richieste dei fondi l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari osserva norme analoghe a qu…
Art. 811. Per le richieste dei fondi l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari osserva norme analoghe a quelle stabilite per gli altri corpi. Delle anticipazioni ricevute rende conto trimestralmente inviando le contabilita' al Ministero pel tramite dell'ufficio di contabilita' e revisione del corpo d'armata.
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