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Regio decreto 443/1927

Art. 80 — Per la custodia dei fondi e dei titoli di valore i corpi sono provveduti di casse ferrate a piu' serrature di…

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Art. 80. Per la custodia dei fondi e dei titoli di valore i corpi sono provveduti di casse ferrate a piu' serrature di congegno differente. Le chiavi di una stessa cassa sono ripartitamente custodite dagli ufficiali a cio' designati dal regolamento e non puo' mai, salvo il caso previsto nell'art. 97, esserne affidata piu' di una alla stessa persona, ne' possono le chiavi essere scambiate fra gli ufficiali che rispettivamente le hanno in consegna, dovendo ciascuno di essi conservare sempre la propria. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della cassa cui le chiavi stesse si riferiscono.

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