Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 795
Regio decreto 443/1927

Art. 795 — Le provviste di oggetti di cancelleria e da disegno, di prodotti chimici in genere, di carta da stampa, tele …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/795parte di Regio decreto 443/1927
Art. 795. Le provviste di oggetti di cancelleria e da disegno, di prodotti chimici in genere, di carta da stampa, tele per la montatura delle carte ed altre materie di uso comune per il servizio delle officine, sono fatte mediante contratti da stipularsi ed approvarsi con le norme vigenti, quando l'entita' delle spese per i materiali di una stessa specie sia nel complesso annuo superiore a lire diecimila.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 794 Art. 796 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.