Regio decreto 443/1927
Art. 791 — L'Istituto geografico militare provvede alla esecuzione dei lavori scientifici e cartografici necessari per l…
Art. 791. L'Istituto geografico militare provvede alla esecuzione dei lavori scientifici e cartografici necessari per la costruzione, la pubblicazione e l'aggiornamento delle carte topografiche e corografiche, e ad altri lavori di carattere scientifico od artistico occorrenti allo Stato in genere e particolarmente al Regio esercito. Lavori congeneri possono inoltre essere eseguiti dall'Istituto per altre amministrazioni, siano o non dello Stato, ed anche per privati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.