Regio decreto 443/1927
Art. 788 — L'ufficio di amministrazione, composto come all'art
Art. 788. L'ufficio di amministrazione, composto come all'art. 2 del presente regolamento, e' diretto dall'ufficiale superiore di amministrazione. Alle sostituzioni si procede con norme analoghe a quelle dell'art. 493.
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