Regio decreto 443/1927
Art. 782 — Alla vendita dei materiali fuori uso, dei prodotti accessori della panificazione e dei residui vari dei servi…
Art. 782. Alla vendita dei materiali fuori uso, dei prodotti accessori della panificazione e dei residui vari dei servizi viveri e foraggi, nonche' di tutti gli altri servizi che si svolgono negli stabilimenti di commissariato, provvede il commissariato stesso a mezzo di pubblici incanti o anche per licitazione privata allorche' il valore dei materiali non superi la somma di L. 60,000, oppure a trattativa privata se tale valore non ecceda le L. 8000. Quando per speciali ragioni, da apprezzarsi di volta in volta, non si reputi conveniente la forma del contratto, la vendita puo' essere fatta in economia, sempreche' il valore di stima non superi le lire 2000, salvo il disposto dell'art. 8 della legge di contabilita' generale dello Stato.
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