Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 780
Regio decreto 443/1927

Art. 780 — Le derrate, la lana e i suoi succedanei, i panni, le tele e le altre materie occorrenti per le confezioni deg…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/780parte di Regio decreto 443/1927
Art. 780. Le derrate, la lana e i suoi succedanei, i panni, le tele e le altre materie occorrenti per le confezioni degli oggetti sono dimostrati nelle scritture secondo la loro reale specie e qualita'. Gli oggetti sono considerati, secondo il loro stato d'uso, come nuovi, ottimi, buoni e mediocri. Pero' i macchinari, gli attrezzi e gli utensili continuano a figurare nelle contabilita' come nuovi finche' non siano scaricati, salvo, rispetto alla responsabilita' dei consegnatari, quanto e' disposto dall'art. 23.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 779 Art. 781 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.