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Regio decreto 443/1927

Art. 773 — Le spese alle quali i consegnatari degli stabilimenti possono provvedere coi fondi delle anticipazioni sono l…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/773parte di Regio decreto 443/1927
Art. 773. Le spese alle quali i consegnatari degli stabilimenti possono provvedere coi fondi delle anticipazioni sono le seguenti: a) acquisto di materie di consumo ordinario pel servizio dello stabilimento; b) provvista e manutenzione di attrezzi, utensili, recipienti ed altri oggetti pel servizio degli stabilimenti; c) paghe agli operai borghesi permanenti e temporanei; d) mercedi di lavoro agli uomini di truppa; e) rimunerazioni speciali; f) trasporti di materiali ed eventualmente di persone; g) pagamento dei dazi; h) spese per l'illuminazione e per la provvista di forze motrici, escluse le spese d'impianto; i) manutenzione del materiale di casermaggio affidata all'industria privata, dove non sia possibile o conveniente eseguirla presso i magazzini; l) minute spese varie le quali comprendono: le riparazioni urgenti e di minor conto dei materiali, la lavatura delle tele, le piccole provviste degli oggetti di consumo giornaliero e simili.

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