Regio decreto 443/1927
Art. 76 — I corpi non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le somme avute in a…
Art. 76. I corpi non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le somme avute in anticipazione. Le somme per qualsiasi motivo riscosse o ritenute nei pagamenti e che non debbano essere reintegrate al fondo scorta sono dai corpi versate direttamente in tesoreria, normalmente alla fine di ogni mese. Al versamento delle ritenute erariali provvede invece il Ministero il quale tuttavia, in casi eccezionali, puo' autorizzare che il versamento stesso sia fatto dai corpi. Le disposizioni del presente articolo non sono, pero', applicabili ai proventi di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 511.
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