Regio decreto 443/1927
Art. 749 — Le provviste eseguite ad economia, secondo le norme del presente Capo, sono collaudate all'atto della consegn…
Art. 749. Le provviste eseguite ad economia, secondo le norme del presente Capo, sono collaudate all'atto della consegna da una commissione nominata dal comandante del corpo o di distaccamento, se le provviste sono eseguite direttamente dai corpi; dal direttore o dal capo della sezione staccata, se eseguite dal commissariato. Della commissione fa sempre parte l'ufficiale che deve prendere in consegna le provviste, o chi per esso. Si puo' prescindere dalla nomina della commissione di collaudo per gli acquisti di generi destinati ad essere subito consumati, e in occasione di campi, grandi manovre, marce e simili.
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