Regio decreto 443/1927
Art. 742 — Il collaudo e' eseguito da apposita commissione nominata dal direttore o dal capo della sezione staccata di c…
Art. 742. Il collaudo e' eseguito da apposita commissione nominata dal direttore o dal capo della sezione staccata di commissariato e composta di un ufficiale commissario, del consegnatario del panificio o molino, e di altro ufficiale delle sussistenze. In caso di contestazione, il venditore puo' appellarsi al direttore di commissariato, il quale giudica definitivamente, sentito il parere di un perito designato dalla camera di commercio competente per territorio. Le operazioni relative al collaudo sono fatte constare con processo verbale.
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