Regio decreto 443/1927
Art. 740 — Al venditore sara' fatta rilasciare un'obbligazione in forma commerciale, nella quale, fra l'altro, egli dovr…
Art. 740. Al venditore sara' fatta rilasciare un'obbligazione in forma commerciale, nella quale, fra l'altro, egli dovra' esplicitamente dichiarare: di rimettersi, per quanto riguarda la corrispondenza della merce al campione accettato o ai requisiti stabiliti, al giudizio della commissione militare di collaudo di cui all'art. 742; di sostituire, nel tempo che sara' stabilito, la merce rifiutata con altra conforme al campione o avente i requisiti convenuti.
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