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Regio decreto 443/1927

Art. 74 — Col fondo scorta i corpi provvedono, oltre che alle momentanee deficienze di cassa di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/74parte di Regio decreto 443/1927
Art. 74. Col fondo scorta i corpi provvedono, oltre che alle momentanee deficienze di cassa di cui all'art. 71: a) ai pagamenti per conto di altri corpi ed eventualmente di altri Ministeri, ed ai prestiti di cui all'art. 72; b) alle anticipazioni di assegni per porre gli ufficiali in grado di provvedersi di armi necessarie per il servizio; c) alle anticipazioni di assegni agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per l'acquisto di pubblicazioni di indole militare o comunque attinenti alla loro istruzione; d) alle anticipazioni di assegni ai musicanti militari per l'acquisto degli strumenti necessari; e) alle anticipazioni per l'acquisto dei documenti personali di viaggio, di trasporto e di identificazione, dei regolamenti e delle istruzioni da cedersi a pagamento; f) alle anticipazioni per pagamenti di assegni fatti prima della scadenza, a norma della legge o di speciali regolamenti; g) ai pagamenti dei vaglia postali e delle cedole di risparmio ai sottufficiali ed ai militari di truppa; h) alla somministrazione dei fondi permanenti di cui all'art. 117, per la parte cui non possa sopperirsi con le normali anticipazioni di bilancio, ed alle altre anticipazioni ammesse dal presente regolamento; i) alle anticipazioni di fondi per l'acquisto delle macchine da scrivere o degli altri apparecchi di cui alla lettera a) dell'art. 149; l) alla concessione di prestiti ai circoli ed alle mense ufficiali; m) alle concessioni di prestiti per il primo impianto di spacci cooperativi presso i corpi. L'autorizzazione di concedere le anticipazioni di cui ai commi b), c) ed i) ed i prestiti di cui ai commi i) ed m) e' data dal Ministero della guerra. Il rimborso delle anticipazioni di cui ai commi b), c) ed i), e dei prestiti di cui al comma m), e' fatto a rate mensili nella misura stabilita di volta in volta dal Ministero. I prestiti di cui al comma i) sono rimborsati a rate mensili non inferiori a lire venticinque per ogni lire mille di capitale imprestato.

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