Regio decreto 443/1927
Art. 737 — Gli acquisti di grano, cosi' di produzione italiana come di provenienza estera, destinato alle sussistenze mi…
Art. 737. Gli acquisti di grano, cosi' di produzione italiana come di provenienza estera, destinato alle sussistenze militari, sono eseguiti nel tempo o nei modi stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra. Date le speciali caratteristiche del mercato granario, qualora l'Amministrazione militare non ritenga conveniente di effettuare le provviste per mezzo di pubblici incanti, di licitazione o di trattativa privata, sara' adottato il sistema degli acquisti ad economia. Gli acquisti di grano nazionale sono regolati dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti; quelli di grano estero, dalle norme fissate dal comune commercio per la compravendita dei cereali esteri.
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