Regio decreto 443/1927
Art. 726 — Presso le infermerie presidiarie, gli stabilimenti balneari e i depositi di convalescenza, il materiale e' in…
Art. 726. Presso le infermerie presidiarie, gli stabilimenti balneari e i depositi di convalescenza, il materiale e' in consegna al rispettivo direttore o all'ufficiale da esso designato. Pero', dove vi sia un ufficiale chimico farmacista, e' ad esso dato in consegna il materiale farmaceutico.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.