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Regio decreto 443/1927

Art. 720 — Per i medicinali ceduti a pagamento ai privati e ad altre Amministrazioni dello Stato, sono seguite le norme …

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Art. 720. Per i medicinali ceduti a pagamento ai privati e ad altre Amministrazioni dello Stato, sono seguite le norme generali per tutte le altre cessioni di materiali.

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