Regio decreto 443/1927
Art. 717 — I medicinali e i relativi recipienti sono provvisti, a misura del bisogno, con prelevamenti fatti dagli osped…
Art. 717. I medicinali e i relativi recipienti sono provvisti, a misura del bisogno, con prelevamenti fatti dagli ospedali militari presso l'Istituto chimico farmaceutico militare o con acquisti dal commercio, da eseguirsi mediante contratti o ad economia. La distribuzione alle infermerie di presidio ed agli altri stabilimenti sanitari militari e' fatta dall'ospedale militare da cui dipendono.
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