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Regio decreto 443/1927

Art. 714 — Il materiale sanitario e' normalmente in carico a tre distinti consegnatari, che ne rendono il conto giudizia…

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Art. 714. Il materiale sanitario e' normalmente in carico a tre distinti consegnatari, che ne rendono il conto giudiziale, e cioe': a) uno per il materiale ospedaliero in genere degli ospedali militari, occorrente per i bisogni ordinari; b) uno per il materiale delle unita' sanitarie di mobilitazione; c) uno per i medicinali e l'altro materiale farmaceutico.

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