Regio decreto 443/1927
Art. 705 — La retta da pagarsi dai personali dell'Amministrazione militare ricoverati in stabilimenti sanitari militari …
Art. 705. La retta da pagarsi dai personali dell'Amministrazione militare ricoverati in stabilimenti sanitari militari non puo' superare la paga o quota giornaliera di stipendio di cui il ricoverato e' provvisto. Quando essi vengono ricoverati in ospedali civili sono tenuti al pagamento della retta richiesta dagli ospedali stessi. Qualora pero' tale retta sia superiore alla loro paga o quota di stipendio, e il ricovero sia stato autorizzato dall'autorita' militare competente, il di piu' e' a carico dell'Amministrazione militare.
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