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Regio decreto 443/1927

Art. 700 — Per i congedandi che si trovino ricoverati in ospedali civili lontani dal loro corpo, provvedono al congedame…

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Art. 700. Per i congedandi che si trovino ricoverati in ospedali civili lontani dal loro corpo, provvedono al congedamento gli ospedali militari nella cui circoscrizione si trovano gli ospedali civili, per mezzo di questi ultimi. I comandanti dei corpi, cui gli uomini appartengono, devono, quindi, fare in tempo agli ospedali militari le comunicazioni necessarie.

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