Regio decreto 443/1927
Art. 69 — Nei limiti delle somme loro assegnate, i corpi domandano mensilmente al comando del corpo d'armata (ufficio d…
Art. 69. Nei limiti delle somme loro assegnate, i corpi domandano mensilmente al comando del corpo d'armata (ufficio di contabilita' e di revisione) le somme occorrenti a loro ed ai dipendenti distaccamenti. Il detto ufficio provvede alla somministrazione dei fondi mediante ordinativi sulla contabilita' speciale, che esso ha presso la tesoreria. Gli ordinativi sono emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva di cui al successivo art. 80, e, pei distaccamenti, a favore dei rispettivi comandanti (consegnatari pei magazzini, capi di stato maggiore per i comandi delle grandi unita', ecc.). Gli ordinativi sono considerati dagli enti riceventi come danaro, ed il loro importo e' annotato nel registro dei fondi depositati nella cassa di riserva e nel giornale di cassa.
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