Regio decreto 443/1927
Art. 667 — Il direttore e' incaricato tanto della gestione del personale, quanto del governo economico dello stabiliment…
Art. 667. Il direttore e' incaricato tanto della gestione del personale, quanto del governo economico dello stabilimento, ed in conseguenza, oltre a disimpegnare le attribuzioni comuni a tutti gli altri ufficiali incaricati della gestione dei corpi, deve pure: a) assumere in servizio, promuovere e licenziare gli operai, in conformita' del regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, e di quello speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra; b) acquistare i materiali occorrenti all'Istituto (macchinari, materie prime, medicinali, oggetti di medicatura, sostanze accessorie e quanto altro occorre per il funzionamento dell'Istituto), nonche' i materiali occorrenti per costituire e riordinare le dotazioni sanitarie di mobilitazione; c) proporre al Ministero le varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicazione, delle sostanze accessorie, ecc.; d) riconoscere annualmente l'utile e lo scapito verificatosi nella trasformazione delle materie in preparati officinali e riferirne al Ministero, trasmettendogli il bilancio industriale dello stabilimento.
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