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Regio decreto 443/1927

Art. 664 — I militari in viaggio per servizio, per licenza o per invio in congedo, i quali, per qualche eventuale circos…

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Art. 664. I militari in viaggio per servizio, per licenza o per invio in congedo, i quali, per qualche eventuale circostanza, vengano a mancare dei mezzi per proseguire il viaggio, possono esserne forniti dal distretto nella cui sede sieno di passaggio. I pagamenti sono conteggiati dai distretti sul rendiconto del relativo capitolo.

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