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Regio decreto 443/1927

Art. 660 — Le reclute, le quali allo scioglimento dei plotoni provvisori debbano restare al distretto in attesa di provv…

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Art. 660. Le reclute, le quali allo scioglimento dei plotoni provvisori debbano restare al distretto in attesa di provvedimenti, vengono iscritte nel giornale di contabilita' della compagnia distrettuale, pero' separatamente dal resto del personale in forza.

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