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Regio decreto 443/1927

Art. 646 — Le reclute sono tenute in forza dai distretti dal giorno posteriore a quello in cui si presentano sino a tutt…

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Art. 646. Le reclute sono tenute in forza dai distretti dal giorno posteriore a quello in cui si presentano sino a tutto il giorno fissato per l'arrivo ai corpi cui sono assegnate.

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