Regio decreto 443/1927
Art. 642 — Per le spese di cui al comma d) dell'art
Art. 642. Per le spese di cui al comma d) dell'art. 638 i distretti militari possono fornire le somme necessarie agli ufficiali delegati alla leva i quali ne rendono conto nei modi indicati all'art. 632.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.